La Cassazione, con la sentenza n. 25753 datata 10 dicembre 2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia Entrate per intempestività del ricorso.
Infatti il termine decorre dal giorno in cui il documento viene ricevuto e non da quello di annotazione sulla sentenza da parte dell’ufficio delle entrate.
Questo perché l’amministrazione finanziaria è parte nel contenzioso tributario e quindi non può valere la data di attestazione come avviene per gli uffici pubblici di notificazione degli atti processuali.


