La Corte costituzionale con la sentenza n. 202/2003 ha stabilito che l’esenzione fiscale prevista nei casi di separazione e divorzio relativa ai figli, deve essere estesa anche ai rapporti tra genitori e figli naturali.
Con tale sentenza è stata quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 lettera b) della tariffa, allegata al Dpr 26 aprile 1986 (disposizioni concernenti l’imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall’imposta prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell’articolo 148 Codice civile, (concorso degli oneri), nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli.
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