La Finanziaria ha previsto che, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, si applichino alcune importanti restrizioni per tutte le cooperative:
– non si applicherà l’esenzione dall’Ires per la quota pari al 30% degli utili netti annuali;
– per le cooperative agricole la quota di utili tassati è ridotta al 20% e quindi rimangono esenti gli utili netti nella misura dell’80%;
– è deducibile l’ammontare del 3% degli utili destinati ai fondi mutualistici.
Queste disposizioni sono riservate alle cooperative a mutualità prevalente, mentre per le altre l’esenzione da Ires è ridotta al solo 30% degli utili se accantonati a riserva indivisibile.


