La risoluzione n. 59 diffusa il 9 Aprile 2004 dall’agenzia delle Entrate stabilisce che sono deducibili le indennità di clientela per agenti e rappresentanti di commercio.
L’orientamento prevalente afferma che tali accantonamenti, effettuati nei limiti previsti dagli accordi collettivi, sono deducibili per competenza ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del Tuir.


