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FINE RAPPORTO PIU’ LEGGERO PER AGENTI DI COMMERCIO

La risoluzione n. 59 diffusa il 9 Aprile 2004 dall’agenzia delle Entrate stabilisce che sono deducibili le indennità di clientela per agenti e rappresentanti di commercio.

L’orientamento prevalente afferma che tali accantonamenti, effettuati nei limiti previsti dagli accordi collettivi, sono deducibili per competenza ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del Tuir.

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