I compensi dei revisori degli enti pubblici vanno ricompresi fra i compensi di lavoro autonomo.
È quanto dispone l’art. 2 comma 36 della legge finanziaria del 2004 intervenendo nel modificare la lett. f) dell’art. 47, primo comma, del Tuir.
In particolare si prevede che rientrano fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ´le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni’, a condizione che le prestazioni medesime non siano poste in essere da soggetti che esercitano un’arte o una professione di cui all’art. 49, 1° comma, o che non siano poste in essere nell’esercizio di impresa commerciale.


