QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

FINANZIARIA 2003: PERDONI FISCALI E CHIUSURA DI LITI PENDENTI

Articolo di Duilio Liburdi pubblicato su www.fiscooggi.it

Fra i principali provvedimenti varati, concordato, dichiarazione integrativa, condono tombale, definizione agevolata di accertamenti e di giudizi in corso

La legge Finanziaria per il 2003 è caratterizzata da forme di definizione agevolata e da una serie di opportunità offerte ai contribuenti al fine di chiudere il potenziale insorgere di liti con l’amministrazione finanziaria. Di seguito verranno analizzate le caratteristiche principali di ogni provvedimento, tenendo presente che, qualora i contribuenti non accedano a uno degli strumenti definitori messi a disposizione, il termine previsto per l’effettuazione degli accertamenti viene prorogato di un anno.

Concordato
Contribuenti interessati
Al concordato sono interessati i titolari di redditi di lavoro autonomo e di redditi di impresa con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5.164.569,00 euro. In sostanza, il limite previsto dalla norma è quello relativo all’applicazione degli studi di settore, anche se l’accesso all’istituto definitorio ha, come unico limite, quello dei ricavi o compensi di ammontare non superiore a quello sopra evidenziato. Gli effetti della definizione riguarda le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap. I periodi di imposta definibili sono quelli in relazione ai quali la dichiarazione è stata presentata entro il 31 ottobre 2002. In linea di principio, dunque, i periodi di imposta oggetto di concordato sono quelli che vanno dal 1997 al 2001.

Quanto costa
A differenza del precedente concordato di massa, sarà il contribuente interessato al concordato a dover provvedere alla autoliquidazione delle somme dovute sulla base di un apposito programma che sarà messo a disposizione. Con riferimento al periodo di imposta 1997, è comunque dovuta unicamente una somma fissa pari a 300 euro. La stessa somma sarà dovuta, per ogni periodo di imposta, da quei contribuenti che sono congrui e coerenti rispetto agli studi di settore ovvero in linea con il risultato determinato applicando i parametri. Da tener presente che il programma provvederà ad aggiungere un ammontare minimo di ricavi o compensi di 600 euro per le persone fisiche ovvero di 1500 euro per gli altri soggetti. Il termine per il pagamento è il 20 giugno 2003 con le seguenti regole di fondo:
– l’eccedenza rispetto ai 5000 euro per le persone fisiche è ridotta del 50 per cento
– l’eccedenza rispetto ai 10000 euro per gli altri soggetti è ridotta del 50 per cento.
E’ possibile inoltre il pagamento rateizzato per gli importi eccedenti:
– 2000 euro per le persone fisiche
– 5000 euro per gli altri soggetti.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il 20 giugno 2004 e il 20 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. Entro il 31 luglio 2003 deve essere data comunicazione dell’avvenuta definizione in forma telematica.

Gli effetti
L’adesione non è impugnabile, revocabile ovvero modificabile da parte dell’amministrazione finanziaria e preclude ogni attività di accertamento o rettifica con riferimento ai redditi di lavoro autonomo o di impresa.

Chi non può concordare
Tra i contribuenti esclusi dal concordato figurano coloro:
– che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno ricevuto la notifica di un avviso di accertamento (con esclusione di quelli parziali), un invito al contraddittorio ovvero un processo verbale di constatazione
– nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento penale di cui lo stesso contribuente ha avuto formale conoscenza
– hanno omesso di presentare la dichiarazione o non vi hanno indicato reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Dichiarazione integrativa
Contribuenti interessati
Sono tutti, a prescindere dalla forma giuridica e dalla tipologia di reddito dichiarata. Gli anni per i quali è possibile presentare dichiarazione integrativa sono tutti quelli per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti il 31 ottobre 2002. L’integrazione assume rilievo ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Iva, dell’Irap, dei contributi previdenziali e del contributo al servizio sanitario nazionale e dell’imposta sul patrimonio netto. Il contribuente può dunque integrare i periodi di imposta dal 1996 (in caso di dichiarazione omessa) sino al 2001. Sono compresi anche i sostituti di imposta.

Quanto costa
A differenza del concordato, in caso di dichiarazione integrativa (per integrare in aumento una dichiarazione già presentata ovvero per indicare un imponibile in caso di dichiarazione omessa), non esiste la possibilità di ottenere riduzioni qualora le imposte dovute superino un determinato importo. Analogamente a quanto previsto in materia di concordato, invece, è possibile rateizzare i versamenti.
Le scadenze per la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento delle somme dovute è fissato al 16 marzo 2003 e, in caso di rateazione (possibile per gli importi eccedenti i 2000 euro per le persone fisiche ovvero 5000 euro per gli altri soggetti), le rate successive possono essere versate entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005. Va, inoltre, ricordato che:
– è possibile presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata. In questo caso, non è possibile la rateizzazione dei versamenti
– attraverso la dichiarazione integrativa, è possibile sanare gli imponibili esteri in relazione ai quali è dovuta una imposta sostitutiva del 13 per cento.

Gli effetti
Una volta integrato l’imponibile, il doppio del maggiore imponibile indicato nell’integrativa rappresenta una franchigia ai fini di eventuali accertamenti. Sono estinte tutte le sanzioni.

Chi non può presentare dichiarazione integrativa
Tra i contribuenti esclusi dalla possibilità di presentare dichiarazione integrativa figurano coloro:
– che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno ricevuto la notifica di un avviso di accertamento (con esclusione di quelli parziali), un invito al contraddittorio ovvero un processo verbale di constatazione
– nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento penale di cui lo stesso contribuente ha avuto formale conoscenza.

Il condono tombale
Contribuenti interessati
Sono tutti, a prescindere dalla forma giuridica e dalla tipologia di reddito dichiarata. Gli anni pregressi per i quali è possibile accedere alla definizione automatica sono tutti quelli per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti il 31 ottobre 2002. La definizione assume rilievo ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Iva, dell’Irap, dei contributi previdenziali e del contributo al servizio sanitario nazionale e dell’imposta sul patrimonio netto. Anche in questo caso, sono dunque sanabili i periodi di imposta dal 1996 (in caso di dichiarazione omessa) sino al 2001. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, tutte le imposte e tutti i periodi di imposta ancora definibili.

Quanto costa
Entro il 16 marzo 2003, i contribuenti devono procedere al pagamento delle somme dovute e alla presentazione della dichiarazione di condono. Le somme dovute sono pari al:
– 18 per cento delle imposte lorde risultanti dalle dichiarazioni originarie
– 16 per cento sull’eccedenza se le imposte lorde superano i 10mila euro
– 13 per cento sull’eccedenza se le imposte lorde superano i 20mila euro.
Ai fini Iva, il dovuto è pari alla somma del 2 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e del 2 per cento sull’imposta detraibile del medesimo periodo. In ogni caso, non può essere effettuato un versamento al di sotto del minimo previsto dalla legge in relazione all’ammontare dei ricavi o compensi e del volume di affari. In caso di dichiarazione omessa è dovuto un importo di 1500 euro per le persone fisiche e di 3000 euro per gli altri soggetti.
Come nelle ipotesi precedenti, è possibile effettuare i versamenti rateizzati, qualora gli importi complessivamente indicati superino i limiti sopra evidenziati. Anche in questo caso, è possibile la presentazione di una dichiarazione riservata.

Gli effetti
Con riferimento ai periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione di definizione automatica, è precluso ogni accertamento tributario e sono estinte le sanzioni.

Chi non può condonare
Tra i contribuenti esclusi dalla possibilità di presentare la dichiarazione di definizione automatica figurano coloro:
– che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno ricevuto la notifica di un avviso di accertamento (con esclusione di quelli parziali), un invito al contraddittorio ovvero un processo verbale di constatazione
– nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento penale di cui lo stesso contribuente ha avuto formale conoscenza
– che hanno omesso la presentazione della dichiarazione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta interessati.

La definizione agevolata degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione
Contribuenti interessati
Sono tutti coloro nei confronti dei quali sono stati notificati avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio per i quali, alla data di entrata in vigore della Finanziaria, non sono scaduti i termini per la proposizione del ricorso. Sono inoltre interessati i contribuenti interessati da un processo verbale di constatazione.

Quanto costa
Il contribuente deve versare entro il 16 marzo 2003:
– il 30 per cento delle maggiori imposte, se l’avviso di accertamento o l’invito al contraddittorio riportano un importo non superiore a 15mila euro
– il 32 per cento dell’eccedenza rispetto a 15mila euro e sino a 50mila euro
– il 35 per cento dell’eccedenza rispetto a 50mila euro.
Con riferimento ai processi verbali di constatazione è dovuto, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali e delle imposte sostitutive, il 20 per cento della somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale, e, per Irap, Iva e altre imposte indirette, l’aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso va ridotta del 50 per cento.
Anche in questo caso, è possibile rateizzare le somme dovute oltre i limiti prima esaminati e con le scadenze menzionate con riferimento alla dichiarazione integrativa ed al condono.

La chiusura delle liti fiscali pendenti
Contribuenti interessati
Sono tutti coloro per i quali è pendente un giudizio dinanzi alle commissioni tributarie alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria.

Quanto costa
Entro il 16 marzo 2003, i contribuenti devono provvedere al versamento:
– di 150 euro per le liti di valore sino a 2mila euro
– del 10 per cento del valore della lite se il valore della stessa è superiore a 2mila euro.
Per valore della lite si intende quello dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado. Il contribuente deve, comunque, corrispondere anche quelle somme che, a titolo di imposta, risultano dovute in pendenza di giudizio anche se non iscritte a ruolo.
Anche in questo caso è possibile effettuare i versamenti rateali a determinate condizioni.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: le regole, la flat tax e il ‘rischio’ di una sottovalutazione del CPB

Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: le regole, la flat tax e il ‘rischio’ di una sottovalutazione del CPB

Redazione AteneoWeb
Il panorama della pianificazione fiscale per le imprese e i lavoratori autonomi in Italia è stato ridefinito in modo strutturale dalle dinamiche del Concordato Preventivo Biennale....
I numeri chiave per guidare la PMI – Investire nel domani: misurare l’innovazione per non restare indietro

I numeri chiave per guidare la PMI – Investire nel domani: misurare l’innovazione per non restare indietro

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Nell'attuale mercato globale, una PMI che non innova è un'azienda che ha già iniziato il suo declino. Tuttavia, l'innovazione non può essere solo un'idea astratta; deve essere misurata e gestita...
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata: regole d’ingaggio, gestione delle trattative e doveri dei protagonisti

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata: regole d’ingaggio, gestione delle trattative e doveri dei protagonisti

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
La sezione III del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 aggiorna e sostituisce le precedenti linee-guida del 2021 e del 2023, introducendo una disciplina minuziosa che traduce in buone prassi...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.