In base agli articoli 3 e 18 del decreto INVIM (d.p.r. 643/72) le societa’ che possiedono immobili acquistati prima del 31.12.1992 devono presentare, per ogni singolo immobile, la dichiarazione INVIM decennale, dichiarando l’incremento di valore intervenuto tra l’acquisto o la precedente tassazione e il 31.12.1992.
Nella determinazione del valore e’ possibile fare riferimento ai valori automatici derivanti dai moltiplicatori.
L’art. 20 della Finanziaria 2001 prevede la possibilità
di corrispondere, entro il 30 marzo 2001, in luogo dell’Invim decennale, un’imposta sostitutiva pari allo 0,1 % (ossia l’1 per mille) del valore degli immobili al 31/12/1992.
Chi versa l’imposta sostitutiva non deve compilare la dichiarazione INVIM decennale.
Per i soggetti che avevano presentato la dichiarazione straordinaria, in base alla legge 363/91 ed erano pertanto stati tassati in base al valore al 31/10/1991 e che ancora oggi posseggono i medesimi immobili, ci sono due possibilita’:
1. compilare il modello di versamento e pagare entro il 30 marzo 2001 l’imposta sostitutiva dell’1 per mille del valore dichiarato al 31.10.1991 (o definitivamente accertato);
2. compilare la dichiarazione (copiando piu’ o meno il modello della vecchia straordinaria) entro il 31 gennaio 2002, con valori iniziali e finali uguali (incremento zero) e non versare pertanto nulla.
Diverso e’ il caso dei beni per i quali non si applicano i moltiplicatori (ad esempio i terreni edificabili).
Per i soggetti che non avevano presentato la dichiarazione straordinaria, la dichiarazione decennale doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2001 o dovra’ essere presentata entro il 31 luglio 2001 o il 31 gennaio 2002, o il 31 luglio 2002 o entro il 31 gennaio 2003 ossia entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si e’ compiuto il decennio.
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