Con la circolare n. 41/E del 17 settembre 2004 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente ha diritto alla cancellazione del fermo amministrativo, o delle altre misure cautelari adottate a garanzia del credito tributario, solo dopo che ha pagato per intero le somme dovute.
In caso di definizione di lite pendente, eseguita in base all’articolo 16 della legge 289/2002, se il contribuente paga a rate le somme dovute per la chiusura agevolata, il concessionario della riscossione può mantenere le misure cautelari adottate a garanzia della pretesa impositiva.


