Il 30 Giugno scade il termine entro il quale, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, i lavoratori dipendenti devono aver completato la fruizione delle ferie maturate nel 2003, ex Dlgs 213/ 04.
Questa previsione si ricollega all’articolo 36 della Costituzione nel quale viene sancito il principio secondo cui «il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali e non può rinunciarvi».


