Perché si configuri il reato è sufficiente la mera emissione del documento, non occorrendo anche la consapevolezza del meccanismo di frode finalizzata a favorire l’altrui evasione.
Qualora la fattura indichi un ammontare dell’operazione e/o dell’Iva superiore rispetto a quello reale, sorge sempre il debito d’imposta per l’intero ammontare indicato e, dunque, anche in caso di emissione effettuata per operazioni oggettivamente inesistenti, l’emittente dovrà sempre corrispondere l’intero importo.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 35623 del 29 agosto 2016.


