Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è necessario che venga dimostrato il dolo specifico, che non si identifica nel fine di evasione perseguito dall’agente per sé, ma nel consentire a terzi l’evasione. Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza dove si è anche ritenuto sussistente la continuità normativa tra la precedente condotta di emissione di fatture false, prevista dall’articolo 4 della legge 516/82 e il nuovo articolo 8 del del decreto legislativo 74/2000.
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