Una svista del legislatore rischia di aprire un pericoloso spiraglio alla definizione da attuare mediante l’integrativa di cui all’art. 8 e tramite il ricorso al condono “tombale” di cui all’art. 9 della legge 289/2002. La questione investe gli aspetti penali intorno ai quali il legislatore ha costruito tanto le cause preclusive ai condoni quanto la successiva “non punibilità”. Non sbarra l’accesso alla dichiarazione integrativa e al condono tombale per il contribuente nei cui confronti sia stato avviato un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 74/2000, che disciplinano, rispettivamente, le fattispecie dell’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e il concorso di persone per i reati citati. Reati, questi, che il legislatore ha escluso dall’effetto di non punibilità legato alle definizioni, proprio in quanto ritenuti non meritevoli di essere condonati. Si tratta e di una “svista”, in quanto il concordato di cui all’art. 7 correttamente preclude la definizione automatica del reddito d’impresa e di lavoro autonomo a quei soggetti nei cui confronti sia stato avviato un procedimento penale «per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74» Una svista da correggere, dunque, semplicemente sostituendo i richiami normativi attualmente previsti con la stessa previsione che caratterizza invece il concordato, al fine di evitare effetti indesiderati.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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