La risoluzione 67/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che per vettori e spedizionieri è ammessa la conservazione sostitutiva annuale di fatture accompagnatorie e documenti di trasporto delle merci nonché l’utilizzo della posta elettronica e sistemi informatici per la trasmissione al destinatario previo accordo con il mittente.
L’Agenzia ricorda poi che nella Finanziaria 2008 è previsto che per i documenti contabili e fiscali diversi dalle fatture il processo di conservazione sostitutiva deve concludersi non oltre tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.


