In materia di assicurazione obbligatoria r.c.a., il contratto concluso dall’agente successivamente alla verificazione del sinistro, mediante rilascio di un certificato assicurativo formalmente valido ma fraudolentemente retrodatato, obbliga parimenti l’assicuratore a risarcire il danneggiato, fatto salvo il diritto del medesimo assicuratore, una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, di esperire l’azione di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e quella di regresso verso l’assicurato.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza, 11-04-2016, n. 6974 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


