A partire dall’11 marzo 1997, così come fissato dal D.Lgs 29/1993, tutti gli impiegati delle amministrazioni statali avrebbero dovuto abbandonare le seconde attività non autorizzate dalle amministrazioni di appartenenza, pena il licenziamento. Il dispositivo messo originariamente a punto dall’allora Ministro Bassanini prevedeva l’obbligo per gli “statali” di comunicare all’Anagrafe delle prestazioni (la banca dati presso la Presidenza del Consiglio) tutti i dati relativi a consulenze e secondi incarichi (autorizzati e non) svolti parallelamente all’attività negli uffici pubblici. Purtroppo questo strumento, a causa dell’ostilità della burocrazia, ha sempre funzionato ad intermittenza non consentendo a tutt’oggi di avere una mappa dettagliata e completa delle attività “collaterali” (autorizzate e non).
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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FALLITO IL GIRO DI VITE SUL DOPPIO IMPIEGO
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