La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la Sentenza n.525 del 14-01-2016, si e’ espressa in tema di fallimento ed ha stabilito che il decreto di esecutività dello stato passivo non preclude al giudice delegato, in sede di riparto, di escludere un credito già ammesso al concorso, ove il curatore faccia valere un fatto estintivo (nella specie, l’integrale soddisfazione del creditore da parte dei coobbligati in solido del fallito) sopravvenuto all’ammissione.
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