La Corte costituzionale, con la sentenza n. 240, respinge ogni dubbio di costituzionalità sulle due norme della legge fallimentare (Artt. 6 e 8 regio decreto n. 267 del 1942) che prevedono la dichiarabilità d’ufficio del fallimento e l’obbligo per il giudice di riferire dell’insolvenza di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.
Fonte:


