La Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza 73/31/04 depositata il 25/02/05, conclude che l’omissione della dichiarazione Iva prevista a carico del curatore fallimentare o dal commissario liquidatore dall’art 74 bis del Dpr 633/72 non è equiparabile all’omissione della dichiarazione Iva annuale.
La Commissione regionale del Lazio ha riscontrato come l’obbligo di presentare la dichiarazione prevista dal citato articolo 74 bis, intervenga solo in presenza di operazioni eseguite successivamente all’apertura del fallimento.


