La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con sentenza n. 11264 del 31 maggio 2016, ha stabilito che, a seguito del fallimento, e’ il curatore fallimentare l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità promossa dal socio anteriormente alla procedura, “sicché, quando nel corso dell’appello riassunto nei confronti del fallimento della società, il curatore non abbia inteso proseguire l’azione, la causa deve essere dichiarata senz’altro improcedibile, per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci”.
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