lo stabilisce l’articolo 31, comma 1, lettera c, della legge finanziaria 2001, che ha modificato l’art. 74 bis del decreto IVA.
La norma riguarda i fallimenti e le liquidazioni coatte amministrative, per rimborsi IVA inferiori a lire 500.000.000.
I crediti IVA, sono quelli sia per i periodi d’imposta precedenti all’apertura della procedura concorsuale che per quelli successivi.
Si riporta il testo del citato art. 31 – lettera c) della finanziaria:
“all’art. 74-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni».


