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Facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio tributario di appello

È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, in relazione all’art. 6 Cedu, in riferimento all’art. 117, 1° comma, Cost.

Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 14-07-2017, n. 199 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.

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