La risoluzione n. 211/E dell’8 agosto 2007 ha chiarito che la regola dell’acquisto autonomo, prevista per gli immobili acquisiti in proprietà, è applicabile anche al leasing-appalto. Ai fini della deduzione, quindi, assume rilevanza l’effettivo costo sostenuto dalla società di leasing per la costruzione del fabbricato, e non le percentuali forfettarie (20%/30%).
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FABBRICATI ACQUISITI CON LEASING APPALTO: DEDUCIBILE IL COSTO EFFETTIVO
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