Con la Circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla procedura, prevista dall’articolo 5-septies del Dl n. 148/2017, che consente la regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da parte degli ex frontalieri ed ex iscritti all’Aire.
Il documento, in particolare, chiarisce che possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo “frontalieri” o residenti all’estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare.
Non rientrano, invece, tra le cause di inammissibilità, la notifica di inviti, questionari e processi verbali di constatazione e le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni.


