Posto che il danno da illecito provvedimentale (da procedura di gara ritenuta illegittima) rientra nello schema della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art. 2043 c.c., per accedere alla tutela risarcitoria è indispensabile che l’interesse legittimo o il diritto soggettivo sia stato leso da un provvedimento (o da comportamento) illegittimo dell’amministrazione reso nell’esplicazione (o nell’inerzia) di una funzione pubblica e che la lesione incida sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale della situazione soggettiva.
Fonte: Consiglio di Stato; sezione V; sentenza, 31-12-2014, n. 6450 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


