La Commissione Tributaria Regionale di Aosta, con la Sentenza n. 7/1 del 14-03-2016, si è pronunciata su un contenzioso relativo alla verifica fiscale per il recupero dell’IVA, eseguita dall’Ufficio nei confronti di una società che ha esercitato l’attività di "edizione di riviste e periodici" posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese.
L’appello, come già il ricorso presso la competente CTP, è risultato infondato.
I giudici aostani, allineandosi a quanto rammentato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 6071/2013, affermano che la società, in quanto estinta in seguito alla cancellazione dell’iscrizione dal Registro delle Imprese non è più soggetto di diritto, per cui risulta priva di legittimazione sostanziale e processuale, indipendentemente dall’esistenza di crediti soddisfatti o di rapporti ancora non definiti.
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