L’incremento pensionistico fino a garantire un reddito pari a 516,46 euro al mese, per tredici mensilità, spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione. Si tratta dell’interpretazione autentica arrecata dall’articolo 39, comma 5 della legge 289/2002 (la Finanziaria 2003) all’articolo 38, comma 2 della legge 448/2001. L’Inps, in proposito, ha emanato la circolare 64 del 27 marzo 2003.
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ESTESO AI CIECHI L’ADEGUAMENTO A 516 EURO MENSILI
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