Con la sentenza n°127 del 5/06/03 la Commissione tributaria regionale di Bari – Sezione staccata di Lecce e Brindisi – ha affermato la sua competenza a giudicare in ordine alle “domande di risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulle somme indebitamente versate o trattenute dal Fisco”.
Nel caso specifico, il giudice d’appello ha stabilito che, l’indennità aggiuntiva per l’esproprio di un terreno agricolo corrisposta ai coltivatori diretti, non è soggetta ad imposizione e la trattenuta operata dal Comune è illeggittima. Si dà così luogo all’azione risarcitoria da svalutazione monetaria.
E’ stato chiarito che l’indennità non è tassabile, in quanto, la somma corrisposta dall’espropriante non rappresenta un introito da cessione.
Si tratta solo di un concambio, che ripaga della perdita delle concrete possibilità di lavoro costituenti, per il coltivatore diretto, la principale fonte di reddito.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
ESPROPRIO: IL GIUDICE TRIBUTARIO STOPPA LA GIURISDIZIONE ORDINARIA
Fonte:


