Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124 della Legge di Stabilita’ ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.
Il beneficio si applica ai datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Sono invece esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per una durata pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di euro 8.060,00 su base annua.
Clicca qui per leggere la Circolare.


