Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello avanzato dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) ha chiarito che è possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma l78, L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilita’ 2016) entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.
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Esonero contributivo biennale: i chiarimenti del Ministero del Lavoro nella risposta ad un Interpello
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