Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Dereto 11 gennaio 2016 recante “Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”, ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 95 del 7 giugno 2016 in cui fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della citata normativa. Nello specifico la circolare, a cui sono allegate le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri, ne definisce il campo soggettivo e oggettivo di applicazione.


