All’attenzione della Corte di giustizia europea il caso di un trasportatore austriaco, partecipe a sua insaputa di una frode intracomunitaria attuata dopo la consegna delle merci.
La Corte di giustizia ha stabilito che non è possibile negare l’esenzione Iva all’importatore se il destinatario del trasferimento intracomunitario commette un’evasione su un’operazione successiva al trasferimento e non collegata a quest’ultimo, a meno che l’importatore fosse consapevole della frode.


