Il decreto interministeriale 28 novembre 2014 ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’IMU, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014.
In base al suddetto decreto i soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.
Sono esenti:
- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.


