Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sentenza n. 3872/67/2015.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha recentemente confermato che le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse integralmente dall’assoggettamento alla TARI, poiché danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.
La sentenza conferma quanto già indicato dal Dipartimento delle Finanze (Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014), secondo cui l’esenzione TARI spetta in questi casi sull’intera superficie in quanto la produzione di rifiuti speciali non assimilabili in tali aree è prevalente rispetto a quella di rifiuti urbani generati dalla presenza umana nello stesso luogo di lavorazione.


