Nell’ambito del Videoforum dello scorso 15 novembre 2018 organizzato da ItaliaOggi, il vicedirettore delle Entrate, Paolo Savini, ha escluso l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture di acquisto (ciclo passivo), comunque elettroniche, per forfetari e minimi. Clicca qui per rivedere l’intervento integrale.
Sul tema dei contribuenti in regime di vantaggio, l’Agenzia delle entrate, ha fornito precisazioni anche con riferimento al caso di superamento, in corso d’anno, di più del 50% del volume di 30 mila euro, stante il fatto che, in tal caso, scatterebbe l’obbligo di assoggettare a Iva tutte le operazioni di periodo, comprese quelle già effettuate. Il contribuente che si troverà in tale situazione dovrà emettere una nota di variazione elettronica riportante l’ammontare dell’Iva non addebitata nell’originaria fattura, potendo utilizzare la cosiddetta «fattura semplificata»; si tratta, di fatto, di una tipologia di fattura introdotta dalla legge 228/2012 e in vigore dall’1/1/2013, disciplinata dall’art. 21-bis del dpr 633/1972 ed equivale a una fattura ordinaria con informazioni ridotte e per importi contenuti, in quanto la fattura semplificata può essere emessa solo se l’importo non è superiore a 100 euro (imponibile + Iva). Nella nota di variazione dovranno essere indicati gli estremi della fattura che si intende rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo, valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 ), entrambi con l’importo della variazione e, infine, evitare di valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 della rappresentazione tabellare).


