Inoltre, l’adesione al condono previsto dalla legge 289/2002 non impedisce, come stabilisce la norma stessa, l’operatività dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni.
La somma pagata al conduttore in base a un accordo transattivo non è deducibile, a differenza dell’onere correlato alla perdita di avviamento commerciale di un immobile concesso in locazione.
È quanto statuito dalla sentenza 3208 del 23 maggio 2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio.


