Dal 1º gennaio di quest’anno una vera e propria rivoluzione è stata attuata, sia pure in modo molto discreto, nella disciplina del contenzioso tributario. Il nuovo comma 1 del citato articolo 2 del Dlgs 31 dicembre 1992 n. 546 amplia la competenza delle commissioni tributarie a «tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio».
Dal punto di vista sostanziale, la conseguenza più interessante è la scomparsa del ricorso gerarchico per quei tributi che, proprio per essere sottratti alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ancora lo prevedevano.
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