Una circolare dell’Agenzia del Territorio chiarisce che nessuna sanzione è irrogabile da parte degli uffici competenti se il contribuente, nella compilazione del modello di pagamento F23, commette un errore nell’indicazione nella indicazione del codice tributo o del codice ufficio. Tali errori integrano soltanto una violazione di carattere formale, senza alcun debito di imposta. Questo chiarimento appare importante perché sembra suscettibile di estensione alla generalità delle violazioni dello stesso tipo commesse nei modelli di pagamento dei tributi e contributi (comprese, quindi, quelle eventualmente commesse con le deleghe F24 per le quali l’appendice alle istruzioni del modello Unico 2001 afferma, invece, la possibilità di irrogare sanzioni). Circolare Agenzia del Territorio n° 6 del 5 Giugno 2001.
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