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Erogazioni liberali a enti del Terzo Settore: in GU il decreto per l’invio dati utili per la precompilata

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16-02-2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Finanze relativo alle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'Art. 1 del decreto, in particolare, prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9, DL 460/1997), le associazioni di promozione sociale (art. 7 L n. 383/2020), le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (DL n. 42/2004) e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, debbano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della L n. 413/1991, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. 

Alle erogazioni eseguite nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 DL n. 460/1997), iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L n. 266/1991, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 L n. 383/200, si applicano, in via transitoria fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le disposizioni previste dall'art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 117. 

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