L’avvocato generale UE nelle conclusioni depositate ieri nel procedimento per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Germania (causa C-401/06) ha reso il proprio parere riguardo il servizio reso dall’esecutore testamentario.
Si sostiene che quest’ultimo paga l’Iva nello stato membro in cui egli è stabilito, secondo la regola generale dell’art. 9 della VI direttiva (ora art. 43 della direttiva 112/2006).


