Le prestazioni corrisposte in forma di capitale o di rendita non possono essere tassate per la parte che rappresenta la restituzione di contributi che, al momento del versamento nella forma di previdenza complementare, sono stati tassati dal sostituto d’imposta, oppure non sono stati dedotti dal contribuente . L’articolo 1, comma 2, del Dlgs 47/00 obbliga l’iscritto a comunicare al fondo o all’impresa di assicurazione l’ammontare dei contributi e premi non dedotti entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Entro lunedì, 30 settembre, i contribuenti iscritti ai fondi dovranno pertanto comunicare i contributi versati nel 2001 e non dedotti, oppure tassati dal sostituto .
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