Entro il 30 novembre le società che hanno assegnato o ceduto ai soci beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa oppure dalle stesse società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che si sono trasformate in società semplici, devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Entro il medesimo termine anche gli imprenditori individuali in possesso di beni immobili strumentali, in relazione ai quali, entro il 31 maggio, hanno optato per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva all’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro valore fiscale.


