E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, la LEGGE 7 agosto 2016, n. 160 che converte con modificazioni il decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Il provvedimento è entrato in vigore il 21 agosto, giorno successivo alla pubblicazione in G.U..
Tra le principali misure è previsto che:
- il debitore decaduto all’1 luglio 2016 dal beneficio della rateazione può nuovamente rateizzare l’importo, scaduto e a scadere, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate; in questi casi la nuova richiesta di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal 21 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto);
- il debitore decaduto da piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere la concessione di un nuovo piano di rateazione solo se è decaduto dopo il 15 ottobre 2015 e fino all’1 luglio 2016;
- sale a 60.000 euro la soglia oltre la quale deve essere “documentata” la temporanea situazione di difficoltà per ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Sotto la soglia dei 60mila euro sarà sufficiente una semplice dichiarazione del debitore per ottenere una rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili.


