I due anni di tempi previsti per la presentazione della domanda di restituzione partono dal giorno in cui si è versata per sbaglio dell’IVA su operazioni soggetti alla sola tassa di registro.
Infatti per i giudici tributari il diritto alla restituzione dell’IVA erroneamente versata, trattandosi di pagamento indebito sin dall’origine, sorge già con il versamento.


