Con la convenzione del 16 luglio 2013 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori – E.B.I.L., è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Con la Risoluzione 64/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2013 e’ stata istituita la seguente causale contributo per la riscossione dei contributi a favore di tale Ente:
- “EBIL” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori – EBIL”
In fase di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’ azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
Con la Risoluzione 66/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2013 e’ stata invece istituita la causale contributo per la riscossione, sempre tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale EN.BI.VI.SI. – Ente Bilaterale Contrattuale per la Vigilanza e la Sicurezza, a seguito della convenzione del 3 settembre 2013 in cui e’ stato affidato all’Inps il servizio di riscossione di tali contributi.
La causale e’ la seguente:
- “MI53” denominata “Ente Bilaterale Contrattuale per la Vigilanza e la Sicurezza – EN.BI.VI.SI”
Sono state invece soppresse, con la Risoluzione 65/E dell’11 ottobre 2013, le causali contributo “IADP”-“DOM4”-“DCON”-“ACON", su richiesta dell’Inps con le note nn. 75300 del 26/7/2013 e 109499 del 20/9/2013.
Le causali sono cosi’ denominate:
- “IADP” ‘Incremento addizionale passeggeri’
- “DOM4” ‘Associazioni dei datori di lavoro domestico’
- “DCON” ‘Prima rata condono Dm ex lege 448/98’
- “ACON” ‘Prima rata condono lavoratori agricoli ex lege 448/98’.


