Scattano sanzioni meno pesanti nel caso di omissione o ritardato versamento dei contributi riguardanti gli agenti e i rappresentanti di commercio. La fondazione Enasarco ha allineato, infatti, il proprio regime sanzionatorio alle disposizioni contenute nell’articolo 116 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001). Con il nuovo regime sanzionatorio delineato dalla delibera consiliare 107/2001, notevolmente più leggero rispetto a quello precedente, si punta, quindi, a conseguire l’importante obiettivo di agevolare l’emersione dal sommerso e la regolarizzazione contributiva, soprattutto da parte delle piccole imprese che costituiscono la maggioranza delle aziende contribuenti al fondo di previdenza obbligatorio gestito dal l’Enasarco.
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ENASARCO – SANZIONI IN LINEA CON L’INPS
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