Errato credere che la determinazione del tornaconto dell’illecito consista solo nel debito tributario – con riferimento all’Iva evasa – dell’utilizzatore dei documenti contabili.
Il profitto derivante dal delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è costituito dal prezzo ottenuto per l’emissione delle fatture stesse, ossia dal compenso pattuito o riscosso per eseguire tale reato. Il compenso può consistere nel denaro, come la maggior parte delle volte accade, ovvero in qualsiasi altra utilità, economicamente valutabile e immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato.
È quanto ribadito dalla terza sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 270 del 9 gennaio 2018.


