È del tutto irrilevante la circostanza che i documenti fossero stati annotati in contabilità e che i relativi pagamenti, effettivamente avvenuti, non siano mai stati retrocessi.
Si considerano emesse a fronte di operazioni “giuridicamente” inesistenti, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 8 del Dlgs 74/2000, le fatture emesse in relazione a fittizie consulenze commerciali, tecniche e legali e destinate, in realtà, a costituire la provvista per illecite dazioni corruttive.
Lo ha chiarito la VI sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 52321, del 9 dicembre 2016.


