L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E dell’11 Febbraio ha precisato che chi aderisce alla regolarizzazione del sommerso potrà sanare tutte le violazioni in materia di IVA a condizione che il versamento dell’imposta sia effettuato entro il 18 marzo 2002 (in sede di dichiarazione annuale) o in base alla dichiarazione unificata. Analogamente per le violazioni relative a Irpef, Irpeg e Irap: si sanano, infatti, tutte le violazioni inerenti agli obblighi di contabilità; e per l’omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute, i datori di lavoro potranno applicare la sanatoria anche sugli adempimenti dei primi mesi del 2002 precedenti alla data di presentazione della dichiarazione d’emersione, per i redditi di lavoro fatti emergere.
(Fonte: ItaliaOggi del 12/02)
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