L’Agenzia delle Entrate ha considerato elusiva la fusione fra due società entrambe destinate alla liquidazione. Le ragioni economiche della fusione, individuate nel risparmio degli oneri di liquidazione e nel consolidamento delle risorse finanziarie necessarie, sono state disconosciute dall’Amministrazione. L’Agenzia ha specificato che la ragione economica di una operazione di concentrazione deve riguardare, di norma, il rafforzamento dell’impresa sul mercato ed il miglioramento della propria capacità produttiva. Nel caso esaminato l’Agenzia ha ritenuto che l’operazione ledesse il principio secondo il quale gli utili e le perdite vanno imputati ed attribuiti al soggetto che li ha generati. Nella risoluzione viene introdotto il concetto di “risparmio di imposta patologico” che deriva da un abuso che il contribuente faccia della legislazione vigente al fine di sfruttarne lacune o difetti per ottenere risultati che, seppure formalmente legittimi, contrastano con il sistema nel suo complesso.
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