Il comma 125 della Finanziaria 2006 ha modificato l’articolo 30, comma 4, della legge 388/2000 aumentando al 15% la percentuale di detrazione (prima al 10%).
Resta tuttavia indetraibile totalmente l’imposta per le operazioni di acquisizione dei componenti e ricambi e per i servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli nonché per i carburanti e lubrificanti.
La stessa percentuale è ammessa anche se i mezzi sono acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) o noleggio.
Per i contratti in corso al 31 dicembre 2005, il 15% si applicherà a partire dalle rate pagate o dalle fatture emesse dal 1°gennaio 2006, nel rispetto delle regole di “esigibilità” dell’imposta (articolo 10 Dpr 633/72).
In caso di vendita di un veicolo per il quale l’Iva è stata detratta parzialmente nella misura del 10%, 15% o del 50%, la base imponibile della cessione è soggetta a imposta limitatamente alla stessa percentuale.
La questione crea qualche problema (si veda l’articolo in basso), così come va chiarita la determinazione della base imponibile in caso di vendita di un’autovettura acquisita in leasing e per la quale sia stato detratto sia il 10% che il 15% dell’imposta addebitata sui vari canoni.


